Esenzioni e ticket

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Ticket

È il costo che la legge prevede a carico del cittadino per usufruire di prestazioni specialistiche, quale contributo o partecipazione alla spesa sanitaria.
Si può essere esenti dal pagamento del ticket per patologia, per invalidità, per età/reddito/condizione sociale o soggetti individuati da normative nazionali e/o regionali.

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Ticket Pronto Soccorso

L'accesso alla struttura di primo intervento è regolato secondo codici di priorità (rosso, giallo, verde, bianco) definiti da normative nazionali e regionali, attribuiti dall'operatore addetto al "triage" al paziente sulla base della sintomatologia dichiarata al momento dell'accesso.

Il sistema di accoglienza, secondo codici di gravità, consente la priorità di accesso a coloro a cui sono stati assegnati i codici; di conseguenza i pazienti vengono visitati in tempi non corrispondenti all'ordine di arrivo.

Sono soggette al pagamento della quota fissa di € 25,00, le prestazioni fruite, per accesso ai servizi di Pronto Soccorso degli ospedali, quando  la  condizione clinica sia stata codificata come  "codice bianco" soggetto a ticket,  dal Medico del Pronto Soccorso,  all'atto della dimissione.

La quota fissa di € 25,00 non è dovuta:
- da persone esenti per patologia, per invalidità o per età/reddito/condizione sociale;
- dai bambini con età inferiore ai 14 anni;

Attenzione
Il cittadino che accede al Pronto Soccorso, al termine del percorso di cura, è tenuto a ripresentarsi al Servizio per il rilascio della relazione sanitaria contenente la diagnosi e le eventuali terapie proposte nonché al pagamento, se dovuto, del relativo ticket.       

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Specialistica e diagnostica

Le vigenti disposizioni di legge prevedono che tutti i cittadini non esenti debbano partecipare alla spesa sulle prestazioni sanitarie specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio pagando:

● l'intero costo delle prestazioni prescritte fino ad un massimo di € 36,00 per ricetta.

● la quota aggiuntiva viene rimodulata in base al costo della prestazione – vedi tabella:

 da

a

quota fissa

0,00

5,00

0,00

5,01

10,00

1,50

10,01

15,00

3,00

15,01

20,00

4,50

20,01

25,00

6,00

25,01

30,00

7,50

30,01

35,00

9,00

35,01

40,00

10,50

40,01

50,00

13,50

50,01

60,00

16,50

60,01

70,00

19,50

>70,01

 

20,00

L'esenzione dal pagamento della quota ricetta (Contributo sociale)

E' prevista la possibilità di usufruire dell'esenzione totale dal pagamento della quota ricetta (si paga solo il ticket della prestazione), per i nuclei familiari residenti in Friuli Venezia Giulia, con indicatore ISEE fino a 15.000,00 euro (compresi), calcolato in via ordinaria.
Non vengono quindi accettati ISEE specifici per prestazioni universitarie, sociosanitarie, sociosanitarie-residenziali, rivolte a minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

Come ottenere il beneficio:
Il cittadino, al momento della prima prenotazione o del primo accesso per una prestazione sanitaria, presenta presso gli sportelli CUP l'attestazione dell'ISEE ordinario in corso di validità (2017).

L'esenzione per contributo sociale non viene riportata su alcun documento e/o impegnativa. L'informazione viene memorizzata dal sistema, che agli accessi successivi calcolerà in automatico l'esenzione dalla quota ricetta.
La registrazione dell'attestazione ISEE è condizione necessaria per poterne fruire. Non possono essere erogate prestazioni in esenzione della quota ricetta per contributo sociale se l'interessato non ha preventivamente registrato l'attestazione.

Durata del beneficio:
fino al 15 gennaio 2018.

ESENZIONE
L'esenzione è la condizione che dispensa dall'obbligo del pagamento del ticket.

Il diritto all'esenzione dal ticket sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni di specialistica ambulatoriale è riconosciuto sulla base di particolari situazioni di  reddito associate all'età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità.
L'esenzione, a seconda dei casi, è totale oppure, per le sole prestazioni correlata alla patologia.

Per quanto riguarda, in particolare, l'esenzione legata al reddito è necessario specificare che il basso reddito familiare non costituisce, di per sé, motivo di esenzione. La legge, infatti, prescrive che la particolare situazione economica sia associata ad altre specifiche condizioni quali l'età, la titolarità di pensione sociale o minima, lo stato di disoccupazione.

 

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Esenzioni ticket per reddito/età/condizione sociale (L.537/1993, art. 8, comma 16 e ss.mm.ii.)

Secondo le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, il medico già possiede i dati dei tabulati cartacei/informatici riportanti le esenzioni ticket per reddito/età forniti dal sistema Tessera Sanitaria.

All'atto della prescrizione il medico verifica, su richiesta dell'assistito, il diritto all'esenzione, lo comunica all'interessato che se ne assume la responsabilità, e riporta il relativo codice sulla ricetta.

Se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l'esenzione al ticket per reddito/età, ma non è presente nella lista in possesso del medico, deve rivolgersi alla propria AAS di appartenenza ed autocertificare la propria condizione reddituale. In riferimento al reddito si  intende quello complessivo lordo, del nucleo familiare, relativo all'anno precedente.

Sono, dunque, esenti per motivi di reddito/età:

Codice "E01"- cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenente a nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno      precedente, non superiore a € 36.151,98.

Codice "E03" - titolari di assegno (ex pensione) sociale e relativi familiari a carico.

Codice "E04" - titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni, con reddito familiare complessivo lordo, riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31, reddito che va incrementato a €11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed  effettivamente separato e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. Esenzione anche per i familiari a carico.

E02 – disoccupati: si ricorda che tale  categoria, per motivi tecnici inerenti l'iscrizione alle liste dei Centri Provinciali per l'Impiego, non possono essere reperibili nel sistema Tessera Sanitaria.

L'autocertifìcazione relativa allo stato di disoccupazione/reddito decade al 31 dicembre di ogni anno. L'assistito, annualmente al primo accesso presso le strutture sanitarie, per prenotare od effettuare prestazioni sanitarie, se permangono la condizione di disoccupazione e i requisiti di reddito, deve sottoscrivere una nuova autocertificazione, rivolgendosi agli sportelli del AAS di competenza.

Codice "E02" - soggetto titolare della condizione di disoccupazione: condizione che il soggetto, privo di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa ha dichiarato all'ufficio competente (Centro per l'impiego), purché appartenente ad un nucleo familiare con reddito      complessivo lordo, riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31 per singola persona; tale reddito va incrementato a € 11.362,05 euro in presenza di un coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

Attenzione Nel caso in cui vengano meno i requisiti del diritto all'esenzione attestata (età/reddito/condizione sociale), il certificato non è più valido ed il cittadino è tenuto ad informare l'AAS di competenza.

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Esenti totali dal pagamento di prestazioni specialistiche

  • invalidi di guerra dalla I alla V categoria titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio
  • invalidi civili (al 100% di invalidità)
  • invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3 (67%–99%)
  • invalidi civili minori di 18 anni, con indennità di frequenza ex art.1, L. n. 289/1990 (ex art. 5, c. 8 del D. Lvo n. 124/1998).
  • invalidi civili con assegno di accompagnamento
  • grandi invalidi del lavoro (80%–100% di invalidità)
  • invalidi del lavoro con invalidità superiore ai 2/3 (dal 67%–79%)
  • grandi invalidi di servizio (appartengono alla I categoria e sono titolari di specifica pensione)
  • invalidi di servizio dalla II alla V categoria
  • ciechi ex lege 68/99
  • sordomuti ex lege 68/99
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Esenti dal pagamento di prestazioni specialistiche correlate alla patologia

  • soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e  somministrazioni di emoderivati di cui      all’art. 1 legge 210/92
  • affetti dalle forme morbose o condizioni elencate dal Decreto Ministeriale 28.05.1999, n. 329
  • invalidi di guerra dalla VI alla VIII categoria titolari di pensione diretta vitalizia
  • invalidi del lavoro con invalidità inferiore ai 2/3
  • invalidi di servizio dalla VI alla VIII categoria
  • infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (esenzione limitata al periodo      d’infortunio/malattia)
  • prestazioni di cui all’art. 1, c. 4 e 5 del D.L.vo 29.04.1998, n. 124: interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalla Regione o dal Ministero della Sanità; prestazioni che derivano da obblighi di legge;
  • prestazioni disposte nel prevalente interesse della collettività (ad esempio: atti di donazione di sangue, organi e tessuti, interventi di medicina scolastica, interventi specialistici di neuropsichiatria infantile – in  stretta connessione con le strutture sociali – prestazioni rivolte a soggetti che      frequentano il Sert su  prescrizione/proposta del Sert,…)
  • vittime di terrorismo o criminalità con invalidità superiore a 1/4
  • DM 10.09.98 “Protocollo sulla gravidanza”
  • DM 18.02.82 “Protocollo sulla medicina dello sport – soggetti minori di anni 18 che si avviano all’attività  sportivo–agonistica”
  • DM 18.05.2001 “Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla  partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie”
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Esenti per diagnosi precoce tumori

Oltre alle prestazioni diagnostiche attivamente offerte dalle Aziende sanitarie locali nell’ambito delle campagne di screening, il Servizio sanitario nazionale garantisce l’esecuzione gratuita degli accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. In particolare, possono essere eseguiti in esenzione dal ticket:

  • la mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 50 e 69 anni; qualora l’esame mammografico lo richieda sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello.
  • l’esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;
  • la colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.
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Ministero della Salute

Il link seguente rinvia al sito del Ministero della Salute, al quale è possibile reperire ulteriori informazioni.

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ultima modifica: 10 maggio 2019 Commenti / Suggerimenti